Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1920, i concessionari delle baracche, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, avranno il diritto di chiedere la proroga, di anno in anno, dell'occupazione dei suoli a loro spese ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale e' stata fatta la concessione delle baracche.
tolto: Eguale diritto spetta ai Comuni, qualora i concessionari non l'esercitino; ma, in tal caso, essi avranno facolta' di imporre, per l'uso delle baracche, un canone, secondo i criteri stabiliti con la legge 13 luglio 1910, n. 466.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art57 · fonte del testo
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