Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonche' per quella delle case di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di lire 10,000,000 all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a comuni, provincie e consorzi.
tolto: Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate sui fondi di cui all'articolo 1, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art5 · fonte del testo
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