[1]Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell'art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potra' accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.

[2]Il sussidio, entro i limiti predetti, sara' fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1904, n. 674

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1904

La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".

Testo vigente dal 14 gennaio 1905

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1905

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1904 al 14 gennaio 1905.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1904, n. 674

    La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art4 · fonte del testo