Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 190 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Potranno valersi delle disposizioni della presente legge le Provincie ed i Comuni, a cui incombe l'obbligo di provvedere agli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei Convitti a norma delle leggi vigenti.

tolto: In casi eccezionali e, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Governo potra' accordare il beneficio dei prestiti ai Comuni ed alle Provincie anche per le Scuole e Convitti mantenuti a loro spese, e che sieno pareggiati secondo le norme che saranno prescritte con regolamento approvato con decreto Reale.

tolto: L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non potra' eccedere in ciascun anno le lire 50,000, e la somma corrispondente sara' inscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

tolto: Ordiniamo che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 8 luglio 1888.

tolto: UMBERTO.

tolto: P. Boselli.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-07-08;5516~art7 · fonte del testo