Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1916
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Ove la Provincia trascuri la esecuzione delle opere, e comprometta la loro buona riuscita, o manchi comunque agli impegni assunti con la presente convenzione, le Stato si riserva la facolta' di riassumere direttamente, col preavviso di 15 giorni, l'esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione, liquidando alla Provincia la quota parte di spesa corrispondente all'importo dei lavori gia' eseguiti ammessi od ammessibili a rimborso, giusta le condizioni convenute negli articoli precedenti, salvo il diritto ai danni inerenti alla precedente gestione, e sostituendo la Provincia negli impegni in corso con fornitori e costruttori.aggiunto: Allegato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1916-01-02;73~art10 · fonte del testo
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