Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 189 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Durante le more della valutazione prevista dal precedente articolo 4, e sino a che il riscatto non sia diventato definitivo, a norma del successivo articolo 7, l'amministrazione provvisoria dei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili rimarra' esclusivamente affidata al suddetto delegato del Governo nella sua qualita' di stralciarlo, nominato dalla Societa' nazionale di industrie meccaniche.

tolto: Per siffatta qualita' di stralciario, il medesimo provvedera' alla riscossione di tutte le somme costituenti attivita' della Societa' nazionale di industrie meccaniche e ne versera' il prodotto in conto corrente nelle Casse del Banco di Napoli, presso del quale resteranno in deposito di conto dello stralcio della Societa' nazionale d'industrie meccaniche, per attribuirsi poi a chi di diritto.

tolto: Dalle suddette somme non pertanto il delegato del Governo prescelto come stralciario, potra' prelevare tutte le somme che occorreranno per portare a compimento senza interruzione alcuna le lavorazioni attualmente in corso di esecuzione nei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, sino ad incassarne le relative rate di pagamento, da depositarsi presso il Banco di Napoli per la destinazione di sopra accennata, e senza che delle somme cosiffattamente depositate possa farsi altro uso ed applicazione.aggiunto: Allegato A-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;873~allegato-a-art5 · fonte del testo