Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1868 al 16 dicembre 2009. 142 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le linee enumerate nel secondo periodo dell'articolo 1, saranno successivamente costruite sezione per sezione, nell'ordine che sara' dal Governo determinato. In questo caso il Governo richiedera' la Societa' a disporre per lo eseguimento, e a dichiarare se sia disposta ad assumere un tale carico. Entro il termine di quattro mesi, dalla data del formale invito, la Societa' dovra' fare una esplicita dichiarazione se possa o non possa prestarsi all'invito. Nel primo caso dovra', dopo sei mesi di tempo, por mano allo eseguimento dei lavori con tale sviluppo di mezzi, da poter dare ultimate le linee in quel termine di tempo che sara' dal Governo denunciato nell'invito fatto alla Societa'.
tolto: Mancando a questi termini, del pari che a quelli definiti nell'articolo 2, la Societa' incorrera' nella decadenza e nelle conseguenze previste dalla Legge vigente sui lavori pubblici, senza bisogno di costituzione in mora.aggiunto: Allegato B-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-08-23;4557~art6 · fonte del testo
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