Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti della liquidazione prevista negli articoli 13 e 14 della Convenzione con la Banca d'Italia (allegato A) e negli articoli 9 e 10 delle disposizioni per il Banco di Sicilia (allegato C), si intenderanno come mobilizzate le somme effettivamente riscosse con l'alienazione dei titoli di cui agli articoli 7 e 10 dell'allegato A e all'articolo 7 dell'allegato C.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art4 · fonte del testo
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