Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. 255 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, i relativi annotamenti di ogni specie e tutte le altre formalita' ipotecarie, state eseguite nell'ufficio di conservazione delle ipoteche di Potenza a tutto il 28 novembre 1884, dovranno essere riprodotte.

tolto: A tale effetto, tutti coloro, a favore dei quali esistevano formalita' ipotecarie sui registri della detta Conservatoria al suindicato giorno, dovranno presentare, entro il termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge:

tolto: Per le iscrizioni e per le rinnovazioni:

tolto: Il duplicato della nota di che agli articoli 1988 e 2005 del Codice civile, munito del certificato del conservatore, constatante l'effettuata formalita' ed una copia in carta libera della nota medesima.

tolto: Per le trascrizioni:

tolto: Il duplicato della nota restituita dal conservatore al richiedente la formalita' col certificato della seguita trascrizione, o il certificato di cui nell'art. 2075 delle leggi civili napolitane; una copia in carta libera della nota medesima e la copia autentica del titolo trascritto.

tolto: Per gli annotamenti:

tolto: Copia autentica dei titoli relativi, giusta gli articoli 1994 e 1989 del Codice civile, ed il certificato dell'eseguita formalita'.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Quando le trascrizioni e gli annotamenti siano stati eseguiti in base a scrittura privata, depositata in originale all'uffizio delle ipoteche e rimasta distrutta dall'incendio, per riprodurre la formalita' non sara' necessaria l'esibizione della copia del titolo.

tolto: Quando occorra di esibire copie di sentenze o di atti seguiti all'estero, il termine per la esibizione dei titoli e' prorogato di altri sei mesi, fermo rimanendo l'obbligo di presentare nei primi sei mesi i duplicati e i certificati, nonche' le dichiarazioni di cui all'art. 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3196~art1 · fonte del testo