Art. 23 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Qualora per parte della Compagnia concessionaria non si dia completa esecuzione a quanto e' stabilito nei precedenti articoli 5 e 6 e nel seguente articolo 25 s'intendera' senz'altro essa Compagnia decaduta da ogni e qualunque preteso diritto intorno alle strade ferrate dell'Italia meridionale, e sara' in facolta' del Governo di dichiararla decaduta eziandio dalla concessione di cui nella presente.aggiunto: Convenzione-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~convenzione-art23 · fonte del testo
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