Art. 14 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 11 prezzo delle opere e provviste relative a ciascuna sezione, sara' pagato ai rispettivi assuntori ogniqualvolta essi abbiano giustificato di avere erogato nelle medesime la somma di 1 milione di lire.
tolto: Essendo in corso di lavoro piu' di tre sezioni, il Governo fara' il rimborso ogniqualvolta la Societa' abbia incontrato tante spese complessivamente per il valsente di tre milioni di lire.aggiunto: Convenzione-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~convenzione-art14 · fonte del testo
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