Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Ovunque la natura della localita', e secondo verra' dalla Direzione tecnica additato all'atto pratico all'appaltatore, renda nell'interesse dello Stato necessario ed opportuno il poter riconoscere in ogni tempo e circostanza i limiti del terreno stato acquistato in proprieta' per conto dello Stato medesimo, in conformita' del presente capitolato, questi limiti verranno stabilmente segnati col piantamento di termini di pietra scalpellata di non minor lunghezza di 8o centimetri e di non minore grossezza in quadro di 16 centimetri, saldamente confitti nel suolo per circa centimetri 5o di altezza.aggiunto: Capitolato-art. 88 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art88 · fonte del testo
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