Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In qualunque caso le curve non potranno avere un raggio minore di 500 metri, ed i tratti della ferrovia in curve non avranno una pendenza maggiore del 3 per mille.
tolto: Se occorresse di adottare due o piu' tratti in curva succedertisi l'uno all'altro, essi non potranno essere congiunti immediatamente costituendo uno o piu' flessi contrari, ma dovranno essere separati da un tratto rettilineo di ferrovia che non abbia minore lunghezza di 60 metri.aggiunto: Capitolato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art19 · fonte del testo
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