Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: L'impiego del ferro di qualunque specie nei piloni e nelle spalle dei ponti e viadotti sara' fatto regolando lo spessore delle pareti che avranno forma tubolare, non solo in ragione delle spinte e delle pressioni che dovranno sostenere da parte dei pesi sovraincumbenti, ma anche in ragione degli urti od accidentali o permanenti a cui si troveranno esposte da parte delle acque, o da altra causa qualsiasi.aggiunto: Capitolato-art. 105 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art105 · fonte del testo
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