Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Lo Stato soddisfera' la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata in tre rate annuali non superiori a lire trecentotredicimila seicento (lire 313,600), da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici a partire dal 1881 e da pagarsi al comune di Palermo allo scadere di ogni anno ed in base a certificato di regolare esecuzione dei lavori.
tolto: Sulle quote dovute dallo Stato non decorrera' alcun interesse.aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-06-21;3188~art5 · fonte del testo
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