Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Qualora, pel progresso delle scienze, o per qualsiasi altro motivo, venisse ad essere provata una diminuzione non temporanea del 20 per cento almeno sulla spesa attuale della produzione della corrente elettrica, la Societa' dovra' ridurre della economia conseguita i prezzi indicati al precedente articolo 9. Il relativo accertamento e la conseguente revisione dei prezzi sara' fatto pei periodi novennali, di cui all'articolo 10, quando sia chiesto dallo Stato almeno 6 (sei) mesi prima del corrispondente periodo novennale.aggiunto: Convenzione-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-07-03;290~art12 · fonte del testo
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