Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Saranno ascritte alle spese straordinarie:
tolto: A) I lavori tutti d'ampliamento e miglioramento dell'argine stradale, manufatti e fabbricati, le opere di difesa e di completamento dei medesimi;
tolto: B) Le riparazioni ai guasti prodotti da cause di forza maggiore, come mareggiate, temporali, straripamenti di fiumi e torrenti, franamenti e simili;
tolto: C) Le spese di rifacimento e rinnovamento del materiale fisso e mobile e dei meccanismi delle stazioni e officine.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-12-30;586~art6 · fonte del testo
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