Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1875 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.
tolto: Il concessionario dovra' impiegare esclusivamente degli Italiani, salve le eccezioni che dietro giustificati motivi venissero approvate dal Governo.
tolto: Un quinto almeno dei posti del servizio attivo dello esercizio delle strade dovra' essere riservato ad ex-sott'ufficiali o ad ex-carabinieri Reali, che abbiano servito effettivamente dodici anni nell'esercito ed abbiano riportato apposito certificato di buon servizio, purche' non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, e siano sani e ben disposti.aggiunto: Capitolato-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-03;2601~art44 · fonte del testo
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