Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1875 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Larghezza del piano stradale.
tolto: La larghezza normale del piano stradale su cui posera' la massicciata non sara' mai minore di metri 5 50.
tolto: Quando l'altezza dei rilevati raggiunga o superi i metri quattro, la larghezza suaccennata dovra', a richiesta del Governo, portarsi a metri 600; ovvero dovranno essere fatte banchine laterali alla meta' circa dell'altezza del rilevato.
tolto: Fra le facce interne dei ponti, dei viadotti, sottovie, sifoni, ecc., detta larghezza non sara' mai al disotto di metri 4 50.aggiunto: Capitolato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-03;2601~art10 · fonte del testo
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