Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
tolto: Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti di cui agli articoli 1, 2 e 5, a tenore e per fini della presente legge.
tolto: Sono inoltre esenti dall'imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle Societa' cooperative o di mutuo soccorso e degli Istituti autonomi per le case popolari o economiche.aggiunto: Testo unico-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art9 · fonte del testo
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