Provvedimento abrogato dal regio d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155.
Abrogato dal 26 ottobre 1935
Provvedimento abrogato dal regio d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155.
Abrogato dal 26 ottobre 1935
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935. 132 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: (Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
tolto: La chiusura e la liquidazione del conto e' fatta a qualunque eta', quando sia debitamente accertata la invalidita' dell'inscritto, non prima pero' che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.
tolto: Quando la invalidita' sia sopravvenuta dopo la inscrizione alla Cassa e sia debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sara' aumentata fino alla misura minima di 120 lire all'anno, mediante il fondo speciale di cui all'articolo 11.
tolto: La disposizione del precedente capoverso non si applica agli operai che si inscriveranno alla Cassa in eta' di oltre 50 anni.
tolto: Le norme per l'accertamento dell'invalidita' e le condizioni alle quali sara' riconosciuto il diritto alla quota speciale sul fondo di invalidita' saranno determinate dal regolamento della Cassa.aggiunto: Testo unico-art. 21
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 1936, N. 1155
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art21 · fonte del testo
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