Provvedimento abrogato dal regio d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155.
Abrogato dal 26 ottobre 1935
Provvedimento abrogato dal regio d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155.
Abrogato dal 26 ottobre 1935
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935. 80 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: (Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
tolto: Salvo le eccezioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, il conto individuale viene chiuso e liquidato quando concorrano, per l'inscritto, le due seguenti condizioni:
tolto: 1° che abbia compiuto 25 anni di inscrizione alla Cassa;
tolto: 2° che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, se uomo, di 55, se donna.
tolto: Gli inscritti hanno sempre la facolta' di protrarre fino al 65° anno di eta' la chiusura e la liquidazione del loro conto.aggiunto: Testo unico-art. 18
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 1936, N. 1155
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art18 · fonte del testo
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