Art. 34
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I posti d'ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il 30° anno di eta'.
tolto: Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino inscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite e' prorogato al 40° anno di eta'.
tolto: Nessuno puo' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso.aggiunto: Testo unico-art. 34 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art34 · fonte del testo
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