Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. 42 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A rendere valide le adunanze e' necessaria la presenza della meta' almeno del numero dei componenti il Consiglio o la sezione, che hanno voto deliberativo.
tolto: Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; decide il voto del presidente in caso di parita'.aggiunto: Testo unico-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art10 · fonte del testo
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