[1](Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso)

[2]Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessario per la esecuzione di opere nuove nelle, vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvedera' coi fondi all'uopo stangati annualmente nella parte ordinari del bilancio stesso.

[3]Il Governo e' autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite che sara' d'anno in anno determinato con la legge di bilancio.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art34 · fonte del testo