[1](Art. 31, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]L'approvazione, da parte della competente autorita', dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'.

[3]I progetti esecutivi di opere di cui agli articoli 9 e 14 compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art33 · fonte del testo