Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. 336 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4, non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della Provincia, ne impiegati civili e militari dello Stato, ne impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attivita' di servizio.

tolto: In questa votazione, ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

tolto: A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

tolto: Con votazione separata o nelle stesse forme si procede alla nomina, di due commissari supplenti.

tolto: I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

tolto: Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci e' presidente della Commissione.

tolto: La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Un consigliere aggiunto di questa fara' da segretario della Commissione.

tolto: Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

tolto: Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni sucessivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

tolto: Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art37 · fonte del testo