Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025. 63 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'Imperatore d'Etiopia potra' far coniare pei Suoi Stati una moneta speciale di un peso e di un valore da stabilirsi di comune accordo. Essa sara' coniata nelle zecche del Re d'Italia ed avra' corso legale anche nei territorii africani posseduti dall'Italia.
tolto: Se il Re d'Italia coniera' una moneta pei Suoi possedimenti africani, essa avra' corso legale in tutti i regni dell'Imperatore di Etiopia.aggiunto: Convenzione addizionale al Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-07-16;7016~art4 · fonte del testo
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