Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Si applica la tassa fissa di lire 2 alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorita' o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni, subingressi o surrogazioni ipotecarie. La stessa tassa fissa di lire 2 e' dovuta colle norme del capoverso dell'articolo precedente per le trascrizioni degli atti e contratti che non trasferiscono la proprieta' d'immobili o di diritti capaci di ipoteca. Si applica pure a qualunque altra iscrizione ed annotamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art4 · fonte del testo
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