Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 192 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: I conservatori delle ipoteche presteranno due distinte cauzioni: una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

tolto: La cauzione nell'interesse del pubblico dovra' prestarsi, per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, fino alla concorrenza di lire 40,000; per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioe':

tolto: Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti,

tolto: » 20,000 per abitanti da 100,000 a 200,000

tolto: » 16,000 » 60,000 a 100,000

tolto: » 12 000 » 35,000 a 60,000

tolto: » 10,000 » meno di 35,000

tolto: Nell'isola di Sardegna la cauzione dei conservatori delle ipoteche si limitera' alla meta' delle somme sopra determinate.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Le cauzioni dovranno essere date o mediante idonea ipoteca, o mediante vincolo, nelle forme stabilite, di cartelle del Debito Pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta cauzione, in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita.

tolto: Le innovazioni sulle cauzioni dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le gia' prestate; pero' le cauzioni gia' prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del Debito Pubblico italiano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art28 · fonte del testo