Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 377 parole tolte, 23 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 40.
tolto: La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato e' dovuta sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.
tolto: Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sara' limitata alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e dei correspettivi, ed ai maggiori correspettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovra' applicarsi la tassa fissa.
tolto: Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone ed i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente art. 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto.
tolto: Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applichera' la tassa fissa; ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, od anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.
tolto: Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengano assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.
tolto: Se e' stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioe' in generi e derrate, ne sara' calcolato il valore con le norme prescritte dall'art. 19.
tolto: Non sara' dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.
tolto: Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facolta' al conduttore di ritenere in tutto od anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sara' inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.
tolto: Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sara' applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sara' fatta.aggiunto: Regolamento-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art41 · fonte del testo
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