Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 31.

tolto: Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprieta' che in usufrutto, uso o godimento, la tassa proporzionale e' applicata in ragione dei prezzi e dei correspettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

tolto: Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sara' capitalizzata secondo le norme stabilite dall'art. 18.

tolto: Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sara' soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.aggiunto: Regolamento-art. 32 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art32 · fonte del testo