Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1911 al 22 dicembre 2008. 319 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Leggi 13 settembre 1874, n. 2076,art. 147, 11 gennaio 1880, n. 5430, art. 2, 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

tolto: Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'art. 74 delle presente legge:

tolto: 1° I contratti di trasporti per terra o per acqua, fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui e' cenno negli articoli 389 e 390 del codice di commercio;

tolto: 2° I contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio, anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcune delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa pero' questa speciale esenzione, quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro rilasciato a norma del penultimo alinea dell'art. 33 del codice di commercio.

tolto: In quest' ultimo caso il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data del rilascio della copia o dell'estratto che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire dodici per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcune delle parti o di chi le rappresenta, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciassero, saranno esenti dalla registrazione.

tolto: Prima di consegnare alle parti interessate quelle copie quegli estratti che, agli effetti della registrazione, sono considerati come atti originali, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro, in margine alla trascrizione del contratto, la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, sotto pena di lire dodici per ogni omissione.aggiunto: Regolamento-art. 152

aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art152 · fonte del testo