Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 329 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 136; legge 11 gennaio 1880, n. 5430; legge 29 giugno 1882, n. 835; codice di commercio, art. 914; legge 14 luglio 1887, numero 4702, articoli 7 e 21; lettera O; legge, 30 dicembre 1894, n. 597, art. 1.

tolto: Saranno registrate a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

tolto: 1° Le sentenze e gli atti designati nella parte terza dell'annessa tariffa, che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le amministrazioni dello Stato, il monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, parificato all'amministrazione dello Stato, agli effetti delle tasse, con l'art. 1° della legge (testo unico) 30 dicembre 1894, n. 597, le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

tolto: Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili ovvero di beni mobili diverse da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

tolto: 2° Gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della presente legge e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo, delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi; 3° Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

tolto: 4° Gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall' annessa tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo art. 148 e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri;

tolto: 5° Gli atti relativi alla procedura di fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del codice di commercio.aggiunto: Regolamento-art. 139 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art139 · fonte del testo