Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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10 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1911 al 22 dicembre 2008. 260 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Leggi 13 settembre 1874, n. 2076,art. 105; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.aggiunto: Regolamento-art. 106
tolto: Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notarili, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie, non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.
tolto: In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.
tolto: La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto della enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 47 della presente legge.
tolto: Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 60, a carico del notaro se si tratta d' inserzione fatta in un atto notarile, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.
tolto: Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'ufficio del registro, ove, richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art106 · fonte del testo
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