Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 68 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 26 marzo 1871, n. 147,art. 1 (testo unico, art. 21).
tolto: Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui all'articolo 64.
tolto: Il servizio a bordo delle regie navi armate in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento di tempo stabilito dall'articolo 65, ad effetti del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.aggiunto: Testo unico-art. 98
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art98 · fonte del testo
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