Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 104 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico,art. 37).
tolto: Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilita', ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, per infermita' incontrate per ragione di servizio, e' computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondoche' l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorche' venne collocato in disponibilita' od in aspettativa.
tolto: Il tempo passato in aspettativa per infermita' non provenienti dal servizio o per sospensione dall'impiego, e' computato per meta'.
tolto: Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, non e' computato.aggiunto: Testo unico-art. 58
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art58 · fonte del testo
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