Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 93 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 5 luglio 1882, n. 848, art. 5.
tolto: Il servizio prestato nella soppressa giunta liquidatrice e nel regio commissariato dell'asse ecclesiastico di Roma, nonche' nelle amministrazioni della disciolta cassa ecclesiastica, del fondo per il culto e degli economati generali dei benefizi vacanti, potra' cumularsi con quello gia' prestato e che si prestasse in avvenire nelle amministrazioni dello Stato.
tolto: Il carico della pensione o della indennita' sara' ripartito tra le diverse amministrazioni in cui l'impiegato avra' prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.aggiunto: Testo unico-art. 47
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art47 · fonte del testo
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