Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 116 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 23 giugno 1877, n. 3918,art. 5.aggiunto: Testo unico-art. 35
tolto: Gli incaricati di insegnamento dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali e' cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati, per i diritti a pensione, ai professori reggenti.
tolto: Legge 26 dicembre 1877, n. 4213, art. 2.
tolto: Sono parimenti pareggiati ai professori reggenti, per cio' che si riferisce al diritto di pensione, gli incaricati di insegnamento negli istituti tecnici, di marina mercantile e nelle scuole nautiche che, per tre anni consecutivi, a datare dal 1° gennaio 1878, ebbero la conferma nel loro ufficio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art35 · fonte del testo
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