Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 82 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 25 maggio 1852,art. 11 e 25 (testo unico, art. 2) e legge 29 gennaio 1885, articolo 6.
tolto: La riforma viene applicata agli ufficiali che non siano piu' ammissibili al servizio effettivo, per infermita' incurabili, o per riconosciuta inabilita', e che non abbiano diritto al collocamento a riposo.
tolto: Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, il collocamento in riforma d'autorita' viene limitato ai soli casi di cui all'articolo 14, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente all'articolo stesso.aggiunto: Testo unico-art. 22
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art22 · fonte del testo
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