Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque scientamente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, e' punito col carcere estensibile a sei mesi.
tolto: Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, e' punito col carcere da un mese ad un anno.
tolto: La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.
tolto: Se il delinquente e' ufficiale pubblico, ministro del culto agente od impiegato del Governo, la pena si puo' estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.
tolto: Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art131 · fonte del testo
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