Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro trenta giorni da che la perizia e' stata accettata dalle parti, od e' divenuta esecutiva per sentenza del magistrato, l'Erario dovra' pagare agli interessati la totale somma stabilita per gli alberi morti o deperiti e la prima annata di raccolto dei vigneti distrutti. Le altre annate saranno pagate al 1° settembre di ogni anno.
tolto: Il Consorzio delle provincie, del quale all'articolo seguente, dovra' rivalere della sua rata lo Stato, in base all'importo della totale spesa, che ricade nella competenza di ciascun anno col limite e colle proporzioni stabilite dall'articolo medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art10 · fonte del testo
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