Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. 111 parole tolte, 15 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I tenenti e sottotenenti, i sott'ufficiali e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministro delle finanze.
tolto: Tale permesso non si concede senza la prova, che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera, costituita esclusivamente di titoli del Debito pubblico, o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolata e non inferiore:
tolto: a) a lire mille per i sottotenenti;
tolto: b) a lire seicento per i tenenti;
tolto: c) a lire quattrocento per i sott'ufficiali e le guardie.
tolto: Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita i brigadieri ed i marescialli del contingente sedentario, nei limiti e con le norme che verranno determinate dal regolamento.aggiunto: Testo unico-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art11 · fonte del testo
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