Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La tassa di spedizione dei giornali quotidiani, i cui editori non vogliano uniformarsi al disposto dell'articolo precedente e quella degli altri giornali e delle opere periodiche di qualunque genere e' di un centesimo per esemplare ed ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
tolto: Per poter profittare di cotale tassa i giornali e le opere periodiche dovranno essere consegnati agli uffici di Posta ripartiti in pacchi per linee e localita', secondo le disposizioni che verranno emanate dall'Amministrazione.
tolto: Essi dovranno essere preventivamente francati.
tolto: Saranno pero' ammessi speciali abbuonamenti fra l'Amministrazione delle Poste e gli editori dei giornali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art27 · fonte del testo
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