Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La tassa di spedizione dei giornali quotidiani, i cui editori non vogliano uniformarsi al disposto dell'articolo precedente e quella degli altri giornali e delle opere periodiche di qualunque genere e' di un centesimo per esemplare ed ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

tolto: Per poter profittare di cotale tassa i giornali e le opere periodiche dovranno essere consegnati agli uffici di Posta ripartiti in pacchi per linee e localita', secondo le disposizioni che verranno emanate dall'Amministrazione.

tolto: Essi dovranno essere preventivamente francati.

tolto: Saranno pero' ammessi speciali abbuonamenti fra l'Amministrazione delle Poste e gli editori dei giornali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art27 · fonte del testo