Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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3 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933. 86 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 7 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).aggiunto: Testo unico-art. 24
tolto: Nel caso di impianti elettrici, il concorso e' commisurato nell'intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all'irrigazione.
tolto: Quando invece gli impianti suddetti servono anche ad altri scopi oltre che a quelli dell'irrigazione, il concorso dello Stato e' limitato alla sola quantita' di energia motrice effettivamente impiegata per l'irrigazione ed e' stabilito, a giudizio insindacabile del Ministero di agricoltura nella misura fra un minimo di L. 500 e un massimo di L. 800, per ogni cavallo elettrico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art24 · fonte del testo
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