Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933. 67 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Art. 4 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
tolto: I progetti di derivazione che presumibilmente importino una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal Genio civile.
tolto: Il costo dalle opere verra' stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal Genio civile ed a questo Corpo sara' anche affidata la misura della portata delle acque da farsi almeno due volte in tempo di magra.aggiunto: Testo unico-art. 21
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art21 · fonte del testo
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