Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.
tolto: In mancanza di tali documenti, la denunzia si avra' per non eseguita nelle parti non documentate.
tolto: Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovra' farsene menzione espressa nella denunzia medesima, accennandone le cause.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art6 · fonte del testo
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