Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chi omettera' di fare le denunzie nel termine stabilito incorrera' in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

tolto: Per le denunzie fatte bensi' nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorrera' nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si fara' luogo all'applicazione della pena se la differenza non sara' maggiore del quarto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art10 · fonte del testo