Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chi omettera' di fare le denunzie nel termine stabilito incorrera' in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.
tolto: Per le denunzie fatte bensi' nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorrera' nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si fara' luogo all'applicazione della pena se la differenza non sara' maggiore del quarto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art10 · fonte del testo
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