Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1919 al 1 luglio 1929. 97 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero dell'agricoltura dispone che per mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la localita' sospetta.aggiunto: Testo unico-art. 6
tolto: Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udita la Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.
tolto: Il Ministero dell'agricoltura, pero', sentito il parere della detta Commissione, potra' consentire l'applicazione del metodo distruttivo (per la difesa di un territorio consorziato) solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse, e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1929, N. 94
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art6 · fonte del testo
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