Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. 52 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigneti o di tirreni vitati.aggiunto: Testo unico-art. 37
tolto: Le loro funzioni, nonche' quelle dei delegati straordinari, nel caso previsto dall'art. 35 sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennita', neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1929, N. 94
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art37 · fonte del testo
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